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Servizi

Associazione Laziale Ortopedici Traumatologi Ospedalieri

PRONTO SOCCORSO LEGALE

Comunicazione ai Soci A.L.O.T.O.

Nella riunione tenuta presso la sede ALOTO di Via Martelli n. 3, in data 20 febbraio 2008, il Consiglio Direttivo, in linea con quanto richiesto ed in ottemperanza con il programma precedentemente stabilito comunica ai sig.ri Soci ALOTO la costituzione di una Commissione che si interesserà delle problematiche medico-legali degli  appartenenti all’Associazione.

Faranno parte di tale Commissione, i soci Dott. Raffaele Galli, Dott.Angelo Laudati, Dott. Giancarlo Romani, Dott. Claudio Varese, Segretario Dott. Antonino Maggio, collaboreranno con la stessa Commissione il Prof. Francesco Saverio Santori ed il Prof. Stefano Vecchione.Compito del Consiglio Direttivo A.L.O.T.O. e della Commissione Medico-Legale sarà quello di :

 Effettuare una ricognizione fra tutti i soci A.L.O.T.O., dipendenti di ASL ed Aziende Ospedaliere, finalizzata alla conoscenza dell’eventuale applicazione dell’articolo 21 del C.C.N.L. che prevede il risarcimento delle Aziende/ASL medesime di fronte a responsabilità professionale accertata anche in caso di colpa grave o in regime di attività intramoenia del proprio dipendente, al fine di sollecitare le Aziende o ASL inadempienti alla suddetta norma.
Divulgare ai soci A.L.O.T.O., l’importanza di accendere una Polizza Tutela Legale che preveda il rimborso delle spese legali e peritali, disgiunta dalla Polizza di Responsabilità Professionale e quindi contratta con una compagnia assicuratrice diversa; a tal uopo verranno valutate le eventuali proposte richieste a primarie Compagnie di Assicurazione, in merito alla copertura assicurativa in tema di responsabilità medica in campo civile e penale, da sottoporre a valutazione del Consiglio Direttivo per un possibile convenzionamento a favore di un miglior rapporto qualità/prezzo.
Stilare un elenco di Specialisti in Ortopedia e Traumatologia (Ospedalieri ed Universitari) con competenze specifiche in campo medico-legale da consegnare ai Presidenti delle sezioni del Tribunale Civile e Penale di Roma per una loro eventuale nomina, in associazione ad uno Specialista in Medicina Legale, nelle Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU) richieste in tali sedi. 
La Commissione Medico-Legale fornirà pareri pro-veritate, a titolo gratuito, sui casi di responsabilità  professionale medica con richiesta di risarcimento a tutti gli iscritti A.L.O.T.O. ; la documentazione clinica inerente il caso da discutere e valutare dovrà essere prodotta personalmente dallinteressato presso la sede A.L.O.T.O. di Via Martelli n. 3. 
Al fine di fornire un servizio completo ai Soci A.L.O.T.O., verranno individuati 4-5 studi Legali in Roma, i quali oltre a fornire gratuitamente un primo soccorso legale (presa visione della richiesta di risarcimento, valutazione del contratto assicurativo della polizza individuale e/o della polizza contratta dalla struttura lavorativa), assicureranno che le parcelle complessive delle prestazioni erogate, laddove richieste dal socio interessato, non superino il massimale stabilito nella polizza di tutela legale.
Le modalità per una eventuale assistenza in sede di giudizio, qualora richiesta da parte dellassociato ai componenti la Commissione Medico-Legale, verranno valutate caso per caso con l’integrazione di uno Specialista in Medicina Legale. 
 La Commissione si riserva altresì di avvalersi della collaborazione di superesperti da affiancare, in casi selezionati, affinché venga data una maggiore autorevolezza al parere fornito.
Verrà successivamente istituita una e-mail accessibile a tutti gli associati e finalizzata alla ricezione delle problematiche inerenti gli argomenti trattati.Roma, 7 aprile 2008
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Prof. A. Campi

(Allegato art. 21)
Associazione Laziale Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
Art. 21
Copertura assicurativa

 Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dellart. 25 del CCNL dell 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
 Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinte a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dallentrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 
 Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dellex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui allart. 9 del CCNL dell8 giugno 2000.
 Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.NOTA ESPLICATIVA DELL’ART. 21
Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che lespressione ulteriori rischi del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente – mediante gli oneri a suo carico – di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dellazienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.